L’indagine si sofferma sulla giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti umani con riguardo all’adozione del minore da parte di un single omosessuale o da una coppia formata da persone dello stesso sesso. Nelle sentenze E.B. c. Francia del 22 gennaio 2008 (concernente un’adozione monoparentale) e X. e altri c. Austria del 19 febbraio 2013 (concernente un’adozione coparentale), il suddetto organo, in composizione di Grande Camera, ha ritenuto che la differenza di trattamento riservata alle ricorrenti, basata sull’orientamento sessuale delle stesse, si ponesse in violazione dell’art. 14 CEDU letto in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ha rigettato la presunta inidoneità delle persone non eterosessuali ad occuparsi di un minore. Piuttosto le autorità statali dovrebbero adottare un approccio case by case, volto a verificare se gli aspiranti genitori abbiano la capacità di prendersi cura del minore indipendentemente da considerazioni legate all’orientamento sessuale. Al centro di qualsiasi procedimento concernente i minori, infatti, la massima considerazione dovrebbe essere attribuita al loro superiore interesse.
L’omogenitorialità tra divieto di discriminazione e interesse superiore del minore nella giurisprudenza resa della Corte di Strasburgo in materia di adozione
DEL GUERCIO, ADELE
2014-01-01
Abstract
L’indagine si sofferma sulla giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti umani con riguardo all’adozione del minore da parte di un single omosessuale o da una coppia formata da persone dello stesso sesso. Nelle sentenze E.B. c. Francia del 22 gennaio 2008 (concernente un’adozione monoparentale) e X. e altri c. Austria del 19 febbraio 2013 (concernente un’adozione coparentale), il suddetto organo, in composizione di Grande Camera, ha ritenuto che la differenza di trattamento riservata alle ricorrenti, basata sull’orientamento sessuale delle stesse, si ponesse in violazione dell’art. 14 CEDU letto in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ha rigettato la presunta inidoneità delle persone non eterosessuali ad occuparsi di un minore. Piuttosto le autorità statali dovrebbero adottare un approccio case by case, volto a verificare se gli aspiranti genitori abbiano la capacità di prendersi cura del minore indipendentemente da considerazioni legate all’orientamento sessuale. Al centro di qualsiasi procedimento concernente i minori, infatti, la massima considerazione dovrebbe essere attribuita al loro superiore interesse.File | Dimensione | Formato | |
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