Nell’ambito del procedimento di formazione della prova, sul quale verte la presente indagine, una posizione di primario interesse è occupata dal rapporto tra giudice e prova, che consente di verificare la preferenza verso un determinato modello di epistemologia giudiziale. Attraverso il procedimento probatorio, dati conoscitivi preesistenti si trasformano in prove in senso tecnico ovvero «si provano forme specificamente finalizzate alla conoscenza del fatto». Si comprende, dunque, come il sistema della prova e la cultura ad esso sottesa, influenzino profondamente la struttura dell’intero processo. In un sistema processuale di tipo inquisitorio, la prova costituisce un “affare del giudice”, il quale concentra su di sé i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova, con conseguenti carenze sia in punto di controlli sulla corretta gestione delle prove sia in punto di garanzie. Al contrario, in un sistema di tipo accusatorio, quale quello vigente, le parti sono investite del potere di ricercare le fonti e di chiedere al giudice l’ammissione del relativo mezzo di prova. Il percorso tracciato dal legislatore del 1988 si ispira a due valori, entrambi espressione del principio del contraddittorio: la tendenziale parità tra accusa e difesa e la suddivisione delle conoscenze. Tale percorso, che trova un addentellato costituzionale nell’art. 111, delinea un modello di giustizia nel quale non solo il fine ma altresì il metodo dell’accertamento della verità costituisce un valore. La giustezza del risultato risiede nel giusto procedere ed in tal senso, il contraddittorio rappresenta lo strumento meno fallace per la ricerca della verità, ovvero per ridurre lo scarto tra verità giudiziale e verità storica , assicurando la giustizia della decisione.

Opinio delicti. Regole di acquisizione probatoria nel processo penale

FRONZONI, VASCO
2013-01-01

Abstract

Nell’ambito del procedimento di formazione della prova, sul quale verte la presente indagine, una posizione di primario interesse è occupata dal rapporto tra giudice e prova, che consente di verificare la preferenza verso un determinato modello di epistemologia giudiziale. Attraverso il procedimento probatorio, dati conoscitivi preesistenti si trasformano in prove in senso tecnico ovvero «si provano forme specificamente finalizzate alla conoscenza del fatto». Si comprende, dunque, come il sistema della prova e la cultura ad esso sottesa, influenzino profondamente la struttura dell’intero processo. In un sistema processuale di tipo inquisitorio, la prova costituisce un “affare del giudice”, il quale concentra su di sé i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova, con conseguenti carenze sia in punto di controlli sulla corretta gestione delle prove sia in punto di garanzie. Al contrario, in un sistema di tipo accusatorio, quale quello vigente, le parti sono investite del potere di ricercare le fonti e di chiedere al giudice l’ammissione del relativo mezzo di prova. Il percorso tracciato dal legislatore del 1988 si ispira a due valori, entrambi espressione del principio del contraddittorio: la tendenziale parità tra accusa e difesa e la suddivisione delle conoscenze. Tale percorso, che trova un addentellato costituzionale nell’art. 111, delinea un modello di giustizia nel quale non solo il fine ma altresì il metodo dell’accertamento della verità costituisce un valore. La giustezza del risultato risiede nel giusto procedere ed in tal senso, il contraddittorio rappresenta lo strumento meno fallace per la ricerca della verità, ovvero per ridurre lo scarto tra verità giudiziale e verità storica , assicurando la giustizia della decisione.
2013
9788863425994
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11574/132649
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