La cooperazione giudiziaria in ambito penale si articola, con riguardo specie al crimine transnazionale, in un’ampia gamma, con diversa intensità, di forme di collaborazione. Un’autorità giudiziaria, che debba effettuare operazioni nel territorio di un altro Stato, può domandare assistenza, richiedendo di eseguirle e di provvedere alla trasmissione degli esiti, per consentirne l’utilizzabilità ai fini investigativi o per la fase processuale; possono tuttavia esserci anche aspetti più dinamici, allorquando organi di Polizia del Paese richiedente vengono autorizzati a svolgere direttamente le operazioni, con la cooperazione logistica e tecnica delle forze dell’ordine dello Stato in cui queste debbano essere effettuate. Questa attività, tanto nelle forme dell’assistenza quanto in quelle più fattive della cooperazione, consente ai Paesi di prestarsi reciproco appoggio nella lotta alla criminalità, soprattutto internazionale ed oggi non può più essere considerata una eventualità riconducibile a singoli episodi processuali, ma una necessità cui ogni organismo statale deve fare fronte ed istituzionalizzare all’interno dei sistemi giuridici nazionali. La traslazione di procedimenti, nota come gear shifting nei sistemi giuridici di common law, è attivata in base ad un dato oggettivo: lo Stato di destinazione ha legami più netti ed incisivi con le parti processuali o con il fatto-reato e costituisce, pertanto, un forum conveniens di giurisdizione rispetto allo Stato di provenienza. Questa tecnica processuale si ispira al principio del giudice naturale, inteso nell’accezione di derivazione medioevale di “giudice più vicino”, che vuole l’esercizio della giurisdizione da parte di un giudice legato al territorio, come tale conoscitore degli usi e costumi locali e che potesse, quindi, meglio garantire serenità ed equità. In epoche recenti, i trasferimenti dei procedimenti sono stati attuati anche sulla base di principi di convenienza, laddove interessi politici pubblici lo hanno consigliato; essi servono anche a recuperare gli effetti della mancata estradizione, oltre che ad evitare o a risolvere i conflitti.

Il Trasferimento di procedimenti. Uno strumento poco divulgato di cooperazione giudiziaria

FRONZONI, VASCO
2012-01-01

Abstract

La cooperazione giudiziaria in ambito penale si articola, con riguardo specie al crimine transnazionale, in un’ampia gamma, con diversa intensità, di forme di collaborazione. Un’autorità giudiziaria, che debba effettuare operazioni nel territorio di un altro Stato, può domandare assistenza, richiedendo di eseguirle e di provvedere alla trasmissione degli esiti, per consentirne l’utilizzabilità ai fini investigativi o per la fase processuale; possono tuttavia esserci anche aspetti più dinamici, allorquando organi di Polizia del Paese richiedente vengono autorizzati a svolgere direttamente le operazioni, con la cooperazione logistica e tecnica delle forze dell’ordine dello Stato in cui queste debbano essere effettuate. Questa attività, tanto nelle forme dell’assistenza quanto in quelle più fattive della cooperazione, consente ai Paesi di prestarsi reciproco appoggio nella lotta alla criminalità, soprattutto internazionale ed oggi non può più essere considerata una eventualità riconducibile a singoli episodi processuali, ma una necessità cui ogni organismo statale deve fare fronte ed istituzionalizzare all’interno dei sistemi giuridici nazionali. La traslazione di procedimenti, nota come gear shifting nei sistemi giuridici di common law, è attivata in base ad un dato oggettivo: lo Stato di destinazione ha legami più netti ed incisivi con le parti processuali o con il fatto-reato e costituisce, pertanto, un forum conveniens di giurisdizione rispetto allo Stato di provenienza. Questa tecnica processuale si ispira al principio del giudice naturale, inteso nell’accezione di derivazione medioevale di “giudice più vicino”, che vuole l’esercizio della giurisdizione da parte di un giudice legato al territorio, come tale conoscitore degli usi e costumi locali e che potesse, quindi, meglio garantire serenità ed equità. In epoche recenti, i trasferimenti dei procedimenti sono stati attuati anche sulla base di principi di convenienza, laddove interessi politici pubblici lo hanno consigliato; essi servono anche a recuperare gli effetti della mancata estradizione, oltre che ad evitare o a risolvere i conflitti.
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