Il saggio ha preso in esame il tema del trust creato a beneficio di soggetti legati al costituente da rapporti di parentela, coniugio o convivenza more uxorio.Particolare attenzione è stata prestata alla relazione esistente tra il trust ed alcuni istituti del diritto interno della famiglia, come il fondo patrimoniale, rispetto al quale si è registrata una parziale sovrapposizione di funzioni, pur nella diversità di trattamento giuridico. Ed invero l’analisi ha permesso di rilevare che la disciplina del trust consente di realizzare gli interessi dei beneficiari della destinazione, ben più e meglio di quanto avvenga alla luce degli effetti ricollegabili al fondo patrimoniale. Al tempo stesso, si è constatata l’astratta possibilità di ricorso allo strumento del trust per creare un patrimonio destinato a realizzare i bisogni della famiglia di fatto. Ne è discesa la necessità di prendere in esame la questione dello spazio riconosciuto all’autonomia privata nel dare assetto ai rapporti patrimoniali sia all’interno della famiglia legittima, sia nell’ambito della famiglia di fatto. E’ stato inoltre toccato il profilo della riconducibilità del negozio istitutivo del trust nel novero delle convenzioni matrimoniali e della conseguente applicabilità della disciplina loro propria, per ciò che attiene sia ai requisiti di forma ed alla pubblicità dell’atto, sia ai limiti entro cui è consentito ai coniugi di regolare i reciproci rapporti patrimoniali. Infine, si è fatto cenno alle ipotesi di ricorso al trust per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in caso di crisi della famiglia.[...]

Il trust nel diritto di famiglia e delle persone

MONTINARO R
2010-01-01

Abstract

Il saggio ha preso in esame il tema del trust creato a beneficio di soggetti legati al costituente da rapporti di parentela, coniugio o convivenza more uxorio.Particolare attenzione è stata prestata alla relazione esistente tra il trust ed alcuni istituti del diritto interno della famiglia, come il fondo patrimoniale, rispetto al quale si è registrata una parziale sovrapposizione di funzioni, pur nella diversità di trattamento giuridico. Ed invero l’analisi ha permesso di rilevare che la disciplina del trust consente di realizzare gli interessi dei beneficiari della destinazione, ben più e meglio di quanto avvenga alla luce degli effetti ricollegabili al fondo patrimoniale. Al tempo stesso, si è constatata l’astratta possibilità di ricorso allo strumento del trust per creare un patrimonio destinato a realizzare i bisogni della famiglia di fatto. Ne è discesa la necessità di prendere in esame la questione dello spazio riconosciuto all’autonomia privata nel dare assetto ai rapporti patrimoniali sia all’interno della famiglia legittima, sia nell’ambito della famiglia di fatto. E’ stato inoltre toccato il profilo della riconducibilità del negozio istitutivo del trust nel novero delle convenzioni matrimoniali e della conseguente applicabilità della disciplina loro propria, per ciò che attiene sia ai requisiti di forma ed alla pubblicità dell’atto, sia ai limiti entro cui è consentito ai coniugi di regolare i reciproci rapporti patrimoniali. Infine, si è fatto cenno alle ipotesi di ricorso al trust per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in caso di crisi della famiglia.[...]
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11574/185066
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