Questo lavoro intende discutere, in una prospettiva critica, alcune tesi pure sostenute dalla dottrina giuspubblicistica italiana e a cui la situazione attuale della crisi sanitaria e del suo trattamento giuridico sembra conferire una rinnovata attualità. In quest’ottica, partendosi dalla tesi schmittiana che lo vorrebbe come una struttura extragiuridica e paradossalmente fondatrice del diritto, si vuole specificamente porre in dubbio l’idea dello “stato di eccezione” quale ‘forma’ unica e monolitica. Alla luce dei risultati esposti in una parte che potremo dire generale, l’obiettivo sarà quindi, in una parte seconda, quello di esaminare lo stato di eccezione nell’ordinamento giuridico italiano mettendo in discussione le tesi che lo vorrebbero non presente nella Carta costituzionale e che finiscono in definitiva, in alcune ipotesi in particolare, per considerare l’elenco delle forme normative (fonti) come “aperto” soprattutto laddove si autorizzano atti amministrativi con effetti legislativi e sottratti al sindacato di costituzionalità. Attenzione specifica meriterà infine anche la legge sulla protezione civile ritenuta conforme a Costituzione soprattutto a seguito della dichiarazione in tal senso della Corte costituzionale
Lo stato d’eccezione e forme normative nell’ordinamento italiano tra stato di diritto e sindacato di conformità
Emma A. Imparato
2020-01-01
Abstract
Questo lavoro intende discutere, in una prospettiva critica, alcune tesi pure sostenute dalla dottrina giuspubblicistica italiana e a cui la situazione attuale della crisi sanitaria e del suo trattamento giuridico sembra conferire una rinnovata attualità. In quest’ottica, partendosi dalla tesi schmittiana che lo vorrebbe come una struttura extragiuridica e paradossalmente fondatrice del diritto, si vuole specificamente porre in dubbio l’idea dello “stato di eccezione” quale ‘forma’ unica e monolitica. Alla luce dei risultati esposti in una parte che potremo dire generale, l’obiettivo sarà quindi, in una parte seconda, quello di esaminare lo stato di eccezione nell’ordinamento giuridico italiano mettendo in discussione le tesi che lo vorrebbero non presente nella Carta costituzionale e che finiscono in definitiva, in alcune ipotesi in particolare, per considerare l’elenco delle forme normative (fonti) come “aperto” soprattutto laddove si autorizzano atti amministrativi con effetti legislativi e sottratti al sindacato di costituzionalità. Attenzione specifica meriterà infine anche la legge sulla protezione civile ritenuta conforme a Costituzione soprattutto a seguito della dichiarazione in tal senso della Corte costituzionaleFile | Dimensione | Formato | |
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