Il discrimen tra partecipazione di tipo collaborativo e una di tipo deliberativo è dato, allora, dal rapporto che si viene a stabilire fra il principio di legalità che sovrintende alla creazione delle regole generali e il principio di sussidiarietà nella sua accezione prima verticale e poi orizzontale in cui si sostanzia la funzione amministrativa in materia di attività di interesse generale132. Per essere adeguata al fine descritto, la partecipazione deve quindi necessariamente riguardare la fase che precede l’esercizio del potere amministrativo, quando gli organi di governo dell’amministrazione non hanno ancora espresso il loro indirizzo politico ed il contatto con la comunità acquista, perciò un valore creativo133 e co-legittimante. Essa presuppone un ambito soggettivo e oggettivo ben più ampio di quelli propri della partecipazione procedimentale. Sotto il profilo soggettivo, infatti, essa va riferita alla più ampia platea di coloro, singoli e associati, che abitano un territorio o che operano stabilmente in un settore, in modo da a riprodurre i diversi punti di vista e gli interessi su una questione da regolare o amministrare, mentre sotto il profilo oggettivo appare funzionale ad arricchire il dibattito che precede le scelte pubbliche, coinvolgendo la comunità di riferimento nella ponderazione delle diverse opzioni possibili, delle conseguenze, dei vincoli, dei vantaggi e dei sacrifici in rilievo, portando all’interno del deliberato finale gli esiti di tale dibattito in modo da renderli condivisi. In questo senso le attività di pianificazione e programmazione costituiscono i modelli su cui maggiormente occorrerebbe investire per innalzare la cultura del dialogo su cui si fonda il modello proposto.

Crisi della rappresentanza ed emersione di nuovi modelli di democrazia deliberativa. Il ruolo strategico delle attività di pianificazione e programmazione.

Mercurio bruno
2024-01-01

Abstract

Il discrimen tra partecipazione di tipo collaborativo e una di tipo deliberativo è dato, allora, dal rapporto che si viene a stabilire fra il principio di legalità che sovrintende alla creazione delle regole generali e il principio di sussidiarietà nella sua accezione prima verticale e poi orizzontale in cui si sostanzia la funzione amministrativa in materia di attività di interesse generale132. Per essere adeguata al fine descritto, la partecipazione deve quindi necessariamente riguardare la fase che precede l’esercizio del potere amministrativo, quando gli organi di governo dell’amministrazione non hanno ancora espresso il loro indirizzo politico ed il contatto con la comunità acquista, perciò un valore creativo133 e co-legittimante. Essa presuppone un ambito soggettivo e oggettivo ben più ampio di quelli propri della partecipazione procedimentale. Sotto il profilo soggettivo, infatti, essa va riferita alla più ampia platea di coloro, singoli e associati, che abitano un territorio o che operano stabilmente in un settore, in modo da a riprodurre i diversi punti di vista e gli interessi su una questione da regolare o amministrare, mentre sotto il profilo oggettivo appare funzionale ad arricchire il dibattito che precede le scelte pubbliche, coinvolgendo la comunità di riferimento nella ponderazione delle diverse opzioni possibili, delle conseguenze, dei vincoli, dei vantaggi e dei sacrifici in rilievo, portando all’interno del deliberato finale gli esiti di tale dibattito in modo da renderli condivisi. In questo senso le attività di pianificazione e programmazione costituiscono i modelli su cui maggiormente occorrerebbe investire per innalzare la cultura del dialogo su cui si fonda il modello proposto.
2024
979-12-5976-974-9
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