La nota esamina una recente decisione del tribunale di Napoli in cui è stato omologato un concordato preventivo pur senza il consenso espresso di alcuna classe di creditori prima dell’entrata in vigore del terzo correttivo al Codice della crisi. Il percorso giuridico seguito dal tribunale è stato quello dell’applicazione congiunta della procedura di adesione forzata del creditore fiscale e/o contributivo prevista dall’art. 88, comma 2-bis, c.c.i. — che ha consentito di computare le classi dei creditori fiscali e contributivi come aderenti alla proposta — e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali come disciplinato dall’art. 112, comma 2°, c.c.i. — che, invece, ha permesso l’omologazione del concordato anche senza l’approvazione all’unanimità delle classi. L’Autore nell’esaminare in senso critico la decisione condivide l’interpretazione che fa leva sul dato funzionale per ritenere non possibile il cumulo della procedura di adesione forzata del creditore pubblico e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali. In particolare, sostiene che i due meccanismi possono essere applicati anche nel caso di piano in continuità, ma non cumulativamente, perché operano da due prospettive diverse, con requisiti e presupposti differenti.
The case-note examines a recent court decision in which a concordato preventivo (composition with creditors) was confirmed without the express consent of any class of creditors — before the entry into force of the third amendment to the Code of the Crisis. The court applied jointly the “forced adhesion procedure” for tax and/or social security creditors provided for in Art. 88, comma 2 bis, c.c.i. — which allowed the classes of tax and social security creditors to be counted as adherents to the proposal — and the cross-class cram-down mechanism as regulated by Art. 112, paragraph 2, c.c.i. — which permitted the confirmation of the concordato even without the approval of all classes. The author, critically examining the decision, agrees with the interpretation that relies on the functional aspect to consider the joint application of the forced adhesion procedure for public creditors and the cross-class cram-down mechanism as not possible
Il concordato preventivo omologato senza il consenso espresso di alcuna classe
Sicignano Luca
2025-01-01
Abstract
La nota esamina una recente decisione del tribunale di Napoli in cui è stato omologato un concordato preventivo pur senza il consenso espresso di alcuna classe di creditori prima dell’entrata in vigore del terzo correttivo al Codice della crisi. Il percorso giuridico seguito dal tribunale è stato quello dell’applicazione congiunta della procedura di adesione forzata del creditore fiscale e/o contributivo prevista dall’art. 88, comma 2-bis, c.c.i. — che ha consentito di computare le classi dei creditori fiscali e contributivi come aderenti alla proposta — e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali come disciplinato dall’art. 112, comma 2°, c.c.i. — che, invece, ha permesso l’omologazione del concordato anche senza l’approvazione all’unanimità delle classi. L’Autore nell’esaminare in senso critico la decisione condivide l’interpretazione che fa leva sul dato funzionale per ritenere non possibile il cumulo della procedura di adesione forzata del creditore pubblico e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali. In particolare, sostiene che i due meccanismi possono essere applicati anche nel caso di piano in continuità, ma non cumulativamente, perché operano da due prospettive diverse, con requisiti e presupposti differenti.File | Dimensione | Formato | |
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